Saldo Iva 2020, versamento da effettuare entro il 16 marzo 2021

Quando scade il termine per il versamento?

Entro il prossimo 16 marzo 2021 dovrà essere effettuato il versamento del saldo Iva 2020 risultante dal modello Iva 2021, da parte di tutti i contribuenti titolari di Partita IVA che non rientrano nel regime forfettario.

Come è possibile versare l’importo dovuto?

I contribuenti possono versare l’Iva a debito risultante dalla dichiarazione:

  • in unica soluzione;
  • rateizzando l’importo dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre (quindi al massimo 9 rate).

Qual è il tasso di interesse applicabile in caso di rateizzazione?

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse pari allo 0,33% mensile.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite home banking, utilizzando quale codice tributo 6099, anno di riferimento 2020 ed indicando, inoltre, il numero della rata ed il numero totale delle rate scelte. In caso di interessi da rateizzazione il relativo importo dovrà essere indicato con il codice tributo 1668.

Accanto alla modalità di versamento standard, è possibile usufruire della possibilità di differire il versamento fino al termine previsto per il saldo delle imposte dirette (normalmente nel mese di giugno), con una relativa maggiorazione.

Di conseguenza, i contribuenti possono versare il saldo Iva anche:

  • in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
  • rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi maggiorando, dapprima, l’importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Quindi, per le persone fisiche (professionisti ed imprese individuali) e società di persone (SNC e SAS) il versamento dell’Iva annuale relativa al 2020 potrà essere effettuato alle seguenti scadenze con i relativi interessi:

  • entro il 16 marzo, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
  • dal 17 marzo al 16 aprile, con maggiorazione dello 0,40%;
  • dal 17 aprile al 17 maggio, con maggiorazione dello 0,80%;
  • dal 18 maggio al 16 giugno, con maggiorazione dello 1,20%;
  • dal 17 giugno al 30 giugno, con maggiorazione dello 1,60%.

È possibile, altresì, avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 30 luglio applicando alla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Per le società di capitali (SPA, SAPA, SRL e COOP) l’individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute, e quindi anche il saldo Iva 2020, dipende dalla data di chiusura dell’esercizio (nella maggior parte dei casi il 31/12) e dalla data di approvazione del bilancio (normalmente il 30/04 ovvero il 29/06).

Infatti, se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30/04/2021), il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Pertanto, i termini relativi al versamento dell’Iva annuale 2020 sono gli stessi previsti per persone fisiche e società di persone.

Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (29/06/2021). In questo caso, il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Di conseguenza, nel caso in cui il bilancio venga approvato a giugno, il versamento dell’Iva annuale relativa al 2020 potrà essere effettuato rispettando le seguenti scadenze, con le relative maggiorazioni (fatta salva la possibilità di rateizzare l’importo):

  • entro il 16 marzo, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
  • dal 17 marzo al 16 aprile, con maggiorazione dello 0,40%;
  • dal 17 aprile al 17 maggio, con maggiorazione dello 0,80%;
  • dal 18 maggio al 16 giugno, con maggiorazione dello 1,20%;
  • dal 17 giugno al 16 luglio, con maggiorazione dello 1,60%;
  • dal 17 luglio al 2 agosto, con maggiorazione del 2%.

È in ogni caso possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 30 agosto, applicando alla somma dovuta al 2 agosto gli ulteriori interessi dello 0,40%. L’importo così ottenuto potrà essere ulteriormente rateizzato al massimo in 4 rate (fino al 16 novembre 2021).

Si ricorda, infine, che sono tenuti al versamento sia i contribuenti che liquidano IVA con periodicità mensile (in tal caso sarà versato il saldo IVA relativo al mese di dicembre 2020, al netto dell’eventuale acconto versato il 27/12/2020), sia i contribuenti trimestrali (in tal caso sarà versato il saldo IVA relativo al quarto trimestre 2020, al netto dell’eventuale acconto versato il 27/12/2020).